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le successioni ereditarie fasi della successione e adempimenti

La Successione Ereditaria- Parte 2

LE FASI DELLA SUCCESSIONE

 

Le fasi della successione sono sostanzialmente 3:

1) Apertura della successione:
L’art. 456 del Codice Civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. In questo modo viene individuato anche il Tribunale competente in caso di cause connesse all’eredità.

2) Chiamata all’eredità o Delazione:

In questa fase, vengono definiti i riceventi l’eredità e la misura del patrimonio ereditato.

L’erede, per essere definito tale, deve accettare l’eredità, altrimenti si parla di chiamato.
Il chiamato è la persona che, in seguito all’apertura della successione, ha un’aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto.

3) L’accettazione o la rinuncia all’eredità

Accettando l’eredità, il chiamato diventa erede, accettandola in toto.

L’accettazione dell’eredità non è obbligatoria, in quanto possono essere presenti anche dei debiti, che in caso di accettazione verranno trasferiti al nuovo successore.

Quando si eredita un immobile

Fatta questa premessa generale, cosa bisogna fare – praticamente – quando si riceve un immobile in eredità?

Il primo passo da effettuare è l’accettazione dell’eredità.

L’accettazione può essere:

  • Espressa (quando si dichiara di volere accettare i beni),
  • Tacita (quando non viene redatto un documento formale, ma il successore accoglie l’eredità)

In seguito, occorre presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia Delle Entrate.

Questo documento deve essere presentato entro 12 mesi dal decesso; in questo modo si diventa ufficialmente proprietari dell’immobile ereditato.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente:

– tramite i servizi telematici
– tramite un intermediario abilitato o
– presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

In questa dichiarazione, viene specificato il valore catastale degli immobili, determinato dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per alcuni parametri variabili in funzione delle categorie catastali.

La legge non obbliga ad effettuare la trascrizione dell’accettazione dell’eredità, tuttavia è una prassi consigliabile, soprattutto quando ci sono di mezzo degli immobili che si vogliono vendere.

Quindi, per cautela e per tutelare il nuovo proprietario e l’eventuale banca che interviene per il mutuo, i notai trascrivono l’accettazione nei Pubblici Registri.

Affinché il notaio possa trascrivere l’accettazione dell’eredità, occorre portare il certificato di morte e l’atto di successione.